Come tutti noi sappiamo, o almeno dovremmo sapee, la pesca sportiva in apnea (volgarmente chiamata "subacquea") è regolata da legislazione nazionale - la legge risale al lontano 1968 - che detta le direttive principali (età, tipo di pescato consentito, attrezzature,
distanze...)
A queste linee guida principali, vi possono essere poi delle deroghe fissate dalla Guardia Costiera competente tramite ordinanze.
In particolare, mi ha sempre incuriosito il discorso della distanza minima da riva prevista per la pesca subacquea, e soprattutto il fatto che vi sono tante distanze da mantenere quanto il numero di militi appartenenti all'Ufficio Circondariale Marittimo, nel senso che due marinai non ti diranno MAI la stessa distanza consentita.
Visto la mia formazione (praticante avvocato da ormai un anno), ho fatto le mie dovute ricerche ed ho trovato ciò:
art. 129 D.P.R. 1639/1968: "L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; [...]".
Le ordinanze dell'UCM di Soverato (che è la mia zona) ricalcano essenzialmente tali disposizioni.
Per "deformazione professionale" sono portato ad interpretare la norma citata nel senso che: "se ci sono bagnanti, il pescatore deve mantenersi a 500 m. dalla riva; se non ci sono bagnanti, si può pescare dove vuole".
Per maggiore sicurezza, oltre ad essermi recato personalmente all'UCM, ho pensato bene di chiedere informazioni anche tramite e-mail (scripta manent!), e questo è il risultato:
IO: Salve, pratico la pesca sportiva in apnea e mi hanno parlato bene dello specchio di mare antistante la baia di Caminia. Cercando sul vostro sito le ordinanze che regolano la pratica della pesca sportiva subacquea, ho trovato, quale ultima in ordine cronologico che la regolasse, la n. 17/2007 che, all'art. 6 comma 2, dispone: "La pesca subacquea, in particolare, è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva". Da quanto sopra riportato se ne dedurrebbe che, ora che la stagione balneare è chiusa e che le spiagge non sono più frequentate da bagnanti, tale limite dovrebbe cadere. Desidererei, al riguardo, avere conferma di ciò. L'occasione è gradita per inviare Distinti Saluti.
LORO: Buongiorno, rispondo alla sue e-mail del 29/09/2008. La stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre. Quindi ancora vige il divieto di pesca entro i 500 metri dalla costa. Per ulteriori chiarimenti ci contatti nuovamente.
IO: Grazie per la cortese risposta.
Ne devo dedurre che:
1) per "costa frequentata da bagnanti" non si intende il tratto di litorale con presenza di bagnanti al momento in cui il sub sta pescando, ma quello che è "potenzialmente" frequentabile in qualsiasi momento;
2) lo stesso discorso vale per i tratti di costa con scogliere a picco sul mare;
3) finita la stagione balneare, quindi dal 1° novembre, è possibile pescare anche a distanza inferiore ai 500 metri dalla riva.
L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.
LORO: ... (non hanno più risposto)
Detto questo, c'è qualcuno, legale o guardia costiera, che può confermare o smentire quanto sopra?
P.S.
Chiedo scusa per la lettera prolissa, e so già che qualcuno non arriverà a leggere nemmeno metà del post, ma a quanti arriveranno fino a questo punto, un grazie in anticipo.